Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Mancanza di motivazione delle questioni e inconferente richiamo al principio di leale collaborazione - Inammissibilità delle questioni.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Mancanza di motivazione delle questioni e inconferente richiamo al principio di leale collaborazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dettano la normativa a regime relativa alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, i ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro costituzionale violato, ma non spiegano perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, apparendo inoltre del tutto inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione, senza l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto operare.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dettano la normativa a regime relativa alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico. Ed infatti, i ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro costituzionale violato, ma non spiegano perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, apparendo inoltre del tutto inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione, senza l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto operare.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 489
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 490
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte