Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Ricorso delle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Riferibilità della disposizione censurata alle sole posizioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Ricorso delle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Riferibilità della disposizione censurata alle sole posizioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sollevata dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione. Ed infatti non sussiste l'interesse delle ricorrenti in ordine alla censura prospettata in quanto la disposizione impugnata abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sollevata dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione. Ed infatti non sussiste l'interesse delle ricorrenti in ordine alla censura prospettata in quanto la disposizione impugnata abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 484
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte