Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/01/2008;  Decisione del  14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:  32058  32059  32060  32061  32063  32064  32065  32066  32067  32068  32069  32070


Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Ricorso delle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Riferibilità della disposizione censurata alle sole posizioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sollevata dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione. Ed infatti non sussiste l'interesse delle ricorrenti in ordine alla censura prospettata in quanto la disposizione impugnata abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 484

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte