Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Espletamento di gara ad evidenza pubblica nei casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua - Disposizione non lesiva delle competenze regionali rientrando la materia nella «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.
Non è lesiva delle competenze regionali la disposizione dell'art. 1, comma 483, prima parte, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che modifica l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, censurata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. La disposizione censurata, disciplinando l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, rientra nella materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato.
- Sull'affermazione per cui la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, v., citata, la sentenza n. 401/2007.