Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un'adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, di parametro di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. Il decreto in questione, infatti, se da un lato è riconducibile alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ed inoltre, potendo coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi sia la necessità di assicurare un potere degli organi statali per la tutela della concorrenza nel settore economico di riferimento e di interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica, e sia l'esigenza di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni, da assicurarsi in base a regole rimesse alla discrezionalità del legislatore.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un'adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, di parametro di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. Il decreto in questione, infatti, se da un lato è riconducibile alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ed inoltre, potendo coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi sia la necessità di assicurare un potere degli organi statali per la tutela della concorrenza nel settore economico di riferimento e di interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica, e sia l'esigenza di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni, da assicurarsi in base a regole rimesse alla discrezionalità del legislatore.
- Sulla necessità di contemperare, nel settore economico di riferimento, gli interessi unitari perseguiti dallo Stato con l'esigenza di coinvolgere, sul piano amministrativo, le Regioni, v., citata, la sentenza n. 383/2005.
- Sulla richiamata discrezionalità del legislatore nella predisposizione delle concrete modalità di coinvolgimento regionale, v., citata, la sentenza n. 231/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 483
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte