Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione, la quale prevede che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali, da un lato, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione, sicché, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire; dall'altro, pone una norma di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione, la quale prevede che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali, da un lato, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione, sicché, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire; dall'altro, pone una norma di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 485
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte