Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.
Testo
Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevede la proroga decennale delle grandi concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, consegue l'illegittimità costituzionale dei commi 486, 487 e 488 del medesimo articolo, i quali, recando la dettagliata disciplina della proroga in questione, per un verso, vengono così a perdere il proprio oggetto e, per altro verso, risultano affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiano la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevede la proroga decennale delle grandi concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, consegue l'illegittimità costituzionale dei commi 486, 487 e 488 del medesimo articolo, i quali, recando la dettagliata disciplina della proroga in questione, per un verso, vengono così a perdere il proprio oggetto e, per altro verso, risultano affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiano la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 486
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 487
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 488
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte