Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come attinente alla materia della tutela della concorrenza - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita insussistenza del potere di autoqualificazione in capo al legislatore statale - Ritenuta lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Insussistente lesività di disposizione autoqualificatoria, di per sé priva di carattere precettivo e vincolante - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che qualifica il complesso intervento normativo statale in tema di concessioni idroelettriche come attinente alla materia della tutela della concorrenza (art. 177, secondo comma, lettera e), Cost.) e di attuazione dei principi comunitari resi dal parere motivato della Commissione europea del 7 gennaio 2004. Infatti, tale previsione è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti in quanto l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante.
- Sul carattere non vincolante della autoqualificazione fatta da una norma, v., citata, la sentenza n. 414/2004.