Sentenza 57/2023 (ECLI:IT:COST:2023:57)
Massima numero 45443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  09/02/2023;  Decisione del  09/02/2023
Deposito del 31/03/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45439  45440  45441  45442  45444  45445


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Corrispondenza con altra statutaria (nel caso di specie: «igiene e sanità pubblica») - Necessario esercizio della competenza statutaria nei limiti della corrispondente competenza statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della reg. Sardegna che aggiunge due prodotti fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa industriale non preventivamente autorizzata). (Classif. 217018).

Testo

La competenza statutaria nella materia «igiene e sanità pubblica» corrisponde a quella relativa alla «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, l'art. 3, comma 1, lett. h ed i, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e dalle convenzioni ONU è possibile ottenere anche piante intere, parti di pianta e rami secchi o essiccati, nonché polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - aggiungendo due prodotti non contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa non preventivamente autorizzata - eccedono i limiti imposti alla competenza legislativa regionale nelle materie «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario», nonché «igiene e sanità pubblica», di cui rispettivamente a gli artt. 3, lett. d, e 4, lett. i, dello statuto speciale, finendo per interferire con la disciplina statale sulle autorizzazioni alla coltivazione della cannabis, espressione di principi fondamentali a tutela della salute pubblica). (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 109/2016; S. 141/2013 - mass. 37151; S. 231/2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2022  n. 6  art. 3  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2022  n. 6  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte