Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Corrispondenza con altra statutaria (nel caso di specie: «igiene e sanità pubblica») - Necessario esercizio della competenza statutaria nei limiti della corrispondente competenza statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della reg. Sardegna che aggiunge due prodotti fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa industriale non preventivamente autorizzata). (Classif. 217018).
La competenza statutaria nella materia «igiene e sanità pubblica» corrisponde a quella relativa alla «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, l'art. 3, comma 1, lett. h ed i, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e dalle convenzioni ONU è possibile ottenere anche piante intere, parti di pianta e rami secchi o essiccati, nonché polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - aggiungendo due prodotti non contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa non preventivamente autorizzata - eccedono i limiti imposti alla competenza legislativa regionale nelle materie «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario», nonché «igiene e sanità pubblica», di cui rispettivamente a gli artt. 3, lett. d, e 4, lett. i, dello statuto speciale, finendo per interferire con la disciplina statale sulle autorizzazioni alla coltivazione della cannabis, espressione di principi fondamentali a tutela della salute pubblica). (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 109/2016; S. 141/2013 - mass. 37151; S. 231/2011).