Sentenza 1/2008 (ECLI:IT:COST:2008:1)
Massima numero 32070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/01/2008;  Decisione del  14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:  32058  32059  32060  32061  32062  32063  32064  32065  32066  32067  32068  32069


Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione dell'obbligo di adeguamento anche alle disposizioni di cui ai commi da 485 a 488, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui esso, disponendo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quella legge le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491, si riferisce anche ai commi 485, 486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi, in quanto rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e aventi natura di dettaglio.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 492

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte