Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus' - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in tema di previsione, per i reati di competenza del giudice di pace, del termine prescrizionale triennale, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse, per irrilevanza derivante dall'incompetenza dei giudici innanzi ai quali pendono i giudizi a quibus e dal fatto che non viene concretamente in discussione l'entità della effettiva pena e la sua applicabilità. I giudici rimettenti hanno infatti plausibilmente motivato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi a quibus, sia con riferimento alla loro competenza, radicata in base alla disciplina transitoria per i fatti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sia con riguardo all'immediata efficacia delle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo, dalla quale discende la necessità di applicare, in ipotesi, la normativa concernente la prescrizione dei reati puniti con pene diverse da quelle detentive o pecuniarie.