Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Sottrazione alla disciplina generale, che prevede termini di prescrizione più lunghi, di una parte soltanto dei reati di competenza del giudice di pace, e segnatamente dei più gravi - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, così sottraendo alla disciplina generale, che configura termini più lunghi, una parte soltanto dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, e segnatamente i più gravi. Infatti, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace, per i quali, ad oggi, la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, non è disciplinato dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - che si riferisce invece a reati non puniti con una pena detentiva o pecuniaria e cioè, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva - ma deve essere ricondotto, conformemente al prevalente orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, all'ambito applicativo del primo comma del medesimo art. 157 cod. pen. il quale ragguaglia, in via generale, il termine di prescrizione al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, prevedendo comunque termini minimi più lunghi.
- Sulla mancanza di una precisa copertura costituzionale del tradizionale brocardo lex generalis posterior non derogat priori speciali v., citate, le sentenze n. 503/2000 e n. 29/1976.
- Sul valore di mero criterio interpretativo di tale brocardo, destinato a cedere di fronte ad una precisa volontà legislativa, v., citate, le sentenze n. 58/1993, n. 41/1992 e n. 345/1987.