Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati più gravi (per i quali si applica tale termine di prescrizione) - Questioni sollevate sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in essa previsti, anziché al termine triennale previsto dal quinto comma dello stesso articolo, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. Infatti, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace, per i quali, ad oggi, la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, non è disciplinato dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - che si riferisce invece a reati non puniti con una pena detentiva o pecuniaria e cioè, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva - ma deve essere ricondotto, conformemente al prevalente orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, all'ambito applicativo del primo comma del medesimo art. 157 cod. pen..
- Sulla mancanza di una precisa copertura costituzionale del tradizionale brocardo lex generalis posterior non derogat priori speciali v., citate, le sentenze n. 503/2000 e n. 29/1976.
- Sul valore di mero criterio interpretativo di tale brocardo, destinato a cedere di fronte ad una precisa volontà legislativa, v., citate, le sentenze n. 58/1993, n. 41/1992 e n. 345/1987.