Ordinanza 4/2008 (ECLI:IT:COST:2008:4)
Massima numero 32036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul 'thema decidendum' - Esclusione.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul 'thema decidendum' - Esclusione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, avente ad oggetto l'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare, nonché l'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce, con disposizione transitoria, l'inammissibilità dell'«appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge», non interferiscono con il thema decidendum le dichiarazioni di parziale incostituzionalità del medesimo art. 10, comma 2 - pronunciate successivamente alle ordinanze di rimessione (sentenze n. 26 e n. 320 del 2007) -, in quanto correlate alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di altre disposizioni «a regime» (artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 46 del 2006).
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, avente ad oggetto l'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare, nonché l'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce, con disposizione transitoria, l'inammissibilità dell'«appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge», non interferiscono con il thema decidendum le dichiarazioni di parziale incostituzionalità del medesimo art. 10, comma 2 - pronunciate successivamente alle ordinanze di rimessione (sentenze n. 26 e n. 320 del 2007) -, in quanto correlate alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di altre disposizioni «a regime» (artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 46 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 428
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 4
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte