Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Lamentata irragionevolezza - Questioni sollevate sulla premessa della riferibilità delle sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento, oggetto della normativa transitoria - Omessa verifica della possibilità di interpretare la disposizione impugnata in senso diverso, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato - in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di parità delle parti, ragionevole durata del processo e obbligatorietà dell'azione penale, nonché del principio di ragionevolezza -, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare, ed in quanto reso applicabile anche all'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 dalla disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge stessa, è manifestamente inammissibile, dal momento che i giudici rimettenti, muovendo dalla premessa che le sentenze di non luogo a procedere sono ricomprese nella formula «sentenza di proscioglimento», adoperata dalla disposizione transitoria, hanno omesso di prendere in esame una diversa soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità.
- V., ex plurimis, sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.