Sentenza 57/2023 (ECLI:IT:COST:2023:57)
Massima numero 45444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
09/02/2023; Decisione del
09/02/2023
Deposito del 31/03/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Titolo
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Promozione della coltivazione e trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 008001).
Agricoltura e zootecnia - In genere - Coltura della canapa industriale - Promozione della coltivazione e trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 008001).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che attribuisce alla Regione il compito di sostenere e di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale. La disposizione regionale impugnata non interferisce con le competenze legislative statali in materia di ordine pubblico e sicurezza e di tutela della salute, poiché si limita a prevedere mere attività di sostegno e promozione della coltivazione e della trasformazione della canapa a uso medico. Inoltre, essa non soltanto non regola i procedimenti di autorizzazione, ma neppure presuppone autorizzazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa nazionale ed europea, compresa quella non espressamente richiamata.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all'art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che attribuisce alla Regione il compito di sostenere e di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale. La disposizione regionale impugnata non interferisce con le competenze legislative statali in materia di ordine pubblico e sicurezza e di tutela della salute, poiché si limita a prevedere mere attività di sostegno e promozione della coltivazione e della trasformazione della canapa a uso medico. Inoltre, essa non soltanto non regola i procedimenti di autorizzazione, ma neppure presuppone autorizzazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa nazionale ed europea, compresa quella non espressamente richiamata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2022
n. 6
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte