Ordinanza 5/2008 (ECLI:IT:COST:2008:5)
Massima numero 32039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/01/2008;  Decisione del  14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda Sanitaria Ospedaliera (A.S.O.) - Trasferimento alla A.S.O., a far data dalla sua costituzione, degli oneri di gestione dell'Ente Ordine Mauriziano - Attribuzione alla Fondazione Ordine Mauriziano dei rapporti attivi e passivi dell'Ente Ordine Mauriziano antecedenti alla costituzione della A.S.O. - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonché lamentata lesione del principio di leale collaborazione e del dovere di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, censurato in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, all'art. 1, comma 1349, detta nuove norme in ordine alla successione della Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino nei contratti di durata in essere col preesistente Ente Ordine Mauriziano di Torino, nonché in ordine alla responsabilità della medesima relativamente alle scaturenti obbligazioni; inoltre, è entrato in vigore il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, all'art. 30, disposto il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, prevede espressamente, al comma 3, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della F[ondazione]OM dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sicché il sopravvenuto mutamento del quadro normativo comporta che gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/12/2004  n. 39  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte