Ordinanza 6/2008 (ECLI:IT:COST:2008:6)
Massima numero 32040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  14/01/2008;  Decisione del  14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal conservatore - Potere del giudice del registro di ordinarla con decreto - Asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove dispone che, se un'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese non è stata richiesta, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente detto termine, il giudice del registro può ordinarla con decreto. Invero, le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e perché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto dalle dette norme non è sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un magistrato), ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Nella specie, invece, il giudice del registro delle imprese è chiamato a svolgere un'indagine di legittimità, la quale ha natura ed oggetto omologhi a quelli demandati all'ufficiale del registro ed è compiuta da un organo dell'autorità giudiziaria, anziché da un altro organo della pubblica amministrazione, poiché consiste in un controllo esteriore di legalità concernente la gestione di un pubblico registro, stabilito a tutela di interessi generali, che non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non definisce una controversia.

- In merito alla circostanza che l'intervento di un magistrato, non è idoneo da solo ad alterare la struttura di un procedimento ed a connotarlo per ciò stesso quale "giudizio", vedi, citate, sentenza n. 96/1976 e ordinanza n. 170/2005.

- In merito alla circostanza che il riconoscimento della legittimazione del giudice rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presuppone necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, sia di tipo giurisdizionale, vedi, citata, sentenza n. 387/1996.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2190  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte