Ordinanza 7/2008 (ECLI:IT:COST:2008:7)
Massima numero 32041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto al subentro del componente non originariamente compreso nel nucleo familiare, ma autorizzato alla convivenza dall'ente gestore, nell'ipotesi di morte del titolare - Condizioni - Decorrenza di un periodo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe nonché incidenza sul principio di tutela della famiglia - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Bilanciamento degli interessi rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto al subentro del componente non originariamente compreso nel nucleo familiare, ma autorizzato alla convivenza dall'ente gestore, nell'ipotesi di morte del titolare - Condizioni - Decorrenza di un periodo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe nonché incidenza sul principio di tutela della famiglia - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Bilanciamento degli interessi rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44, nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore. Non sussiste invero la denunciata, ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due distinte ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare e di subentro nel rapporto locativo una volta intervenuta l'assegnazione, essendo profondamente eterogenee le situazioni poste a raffronto, attinenti, l'una, alla fase dell'assegnazione, caratterizzata da una disciplina di tipo concorsuale, e l'altra all'evoluzione di un rapporto locatizio soggetto a regole contrattuali. Neppure sussiste il lamentato pregiudizio alle prerogative costituzionalmente assicurate alla comunità familiare: premesso invero che rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale, è del tutto ragionevole, che alla morte dell'assegnatario, nella sola ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44, nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore. Non sussiste invero la denunciata, ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due distinte ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare e di subentro nel rapporto locativo una volta intervenuta l'assegnazione, essendo profondamente eterogenee le situazioni poste a raffronto, attinenti, l'una, alla fase dell'assegnazione, caratterizzata da una disciplina di tipo concorsuale, e l'altra all'evoluzione di un rapporto locatizio soggetto a regole contrattuali. Neppure sussiste il lamentato pregiudizio alle prerogative costituzionalmente assicurate alla comunità familiare: premesso invero che rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale, è del tutto ragionevole, che alla morte dell'assegnatario, nella sola ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
22/07/1997
n. 44
art. 43
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte