Ordinanza 8/2008 (ECLI:IT:COST:2008:8)
Massima numero 32042
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:
32043
Titolo
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di parlamentare in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era ministro (attualmente senatore della Repubblica) - Provvedimento del Tribunale dei ministri di Firenze avente ad oggetto la dichiarazione della propria incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale territorialmente competente senza la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera - Provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, che ribadisce la non operatività dell'obbligo di richiesta di autorizzazione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di parlamentare in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era ministro (attualmente senatore della Repubblica) - Provvedimento del Tribunale dei ministri di Firenze avente ad oggetto la dichiarazione della propria incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale territorialmente competente senza la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera - Provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, che ribadisce la non operatività dell'obbligo di richiesta di autorizzazione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, al fine di sentir dichiarare, previa autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, che non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 96 Cost., a carico dell'allora ministro Altero Matteoli, all'epoca dei fatti membro della Camera dei deputati, senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Camera medesima, e comunque senza averle previamente trasmesso gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della guarentigia; nonché al fine di sentir dichiarare che non spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di proseguire il giudizio senza chiedere l'autorizzazione a procedere, con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali adottati, è ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, invero, la Camera è legittimata a sollevare il conflitto al fine di difendere le attribuzioni a essa conferite dall'art. 96 Cost., mentre il Tribunale dei ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina sono legittimati a resistere, il primo, in quanto esclusivo titolare di attribuzioni ad esso conferite da una norma di rango costituzionale (art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989); il secondo in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; sotto il profilo oggettivo la situazione prospettata è in astratto riconducibile alla lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, desumibili dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, al fine di sentir dichiarare, previa autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, che non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 96 Cost., a carico dell'allora ministro Altero Matteoli, all'epoca dei fatti membro della Camera dei deputati, senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Camera medesima, e comunque senza averle previamente trasmesso gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della guarentigia; nonché al fine di sentir dichiarare che non spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di proseguire il giudizio senza chiedere l'autorizzazione a procedere, con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali adottati, è ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, invero, la Camera è legittimata a sollevare il conflitto al fine di difendere le attribuzioni a essa conferite dall'art. 96 Cost., mentre il Tribunale dei ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina sono legittimati a resistere, il primo, in quanto esclusivo titolare di attribuzioni ad esso conferite da una norma di rango costituzionale (art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989); il secondo in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; sotto il profilo oggettivo la situazione prospettata è in astratto riconducibile alla lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, desumibili dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
31/03/2005
n.
art.
co.
04/12/2006
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4