Ordinanza 8/2008 (ECLI:IT:COST:2008:8)
Massima numero 32043
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 18/01/2008; Pubblicazione in G. U. 23/01/2008
Massime associate alla pronuncia:
32042
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, dichiarato ammissibile dalla Corte - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, dichiarato ammissibile dalla Corte - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.
Testo
Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione al Senato della Repubblica del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile dalla Corte, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.
Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione al Senato della Repubblica del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile dalla Corte, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art.
co. 4