Sentenza 57/2023 (ECLI:IT:COST:2023:57)
Massima numero 45445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  09/02/2023;  Decisione del  09/02/2023
Deposito del 31/03/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45439  45440  45441  45442  45443  45444


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Leggi istitutive di nuove spese, comprese quelle regionali - Necessaria esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, per la chiarezza e solidità del bilancio - Diretta applicabilità del parametro costituzionale di riferimento, pur attuato da disposizioni ordinarie (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della reg. Sardegna secondo cui la Regione attua la legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità). (Classif. 036005).

Testo

Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, obbligo che grava anche sul legislatore regionale, il quale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira. (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45377; S. 244/2020 - mass. 43125; S. 307/2013 - mass. 38997).

Anche se il canone costituzionale dell'art. 81, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno, sussistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, fra le quali si annoverano sia l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, sia l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 235/2020 - mass. 42573; S. 26/2013 - mass. 36923).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, in materia di sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale, secondo cui la Regione attua la medesima legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità. La disposizione regionale impugnata non è immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione, né istituisce per il futuro spese di carattere obbligatorio, in quanto assume iniziative di mera promozione della coltivazione della cannabis e, relativamente all'eventuale erogazione di contributi, non autorizza in via immediata alcuna spesa, ma si limita a prospettare possibili azioni di sostegno. Tuttavia, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). (Precedente: S. 48/2023 - mass. 45377).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2022  n. 6  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte