Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Previsione dell'oblazione in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria dei Comuni e, conseguentemente, di quella regionale - Incidenza della disposizione impugnata esclusivamente su un'entrata derivante da «oblazione» e, quindi, di spettanza statale - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha aggiunto all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 6-ter), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia, per denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, in ragione della riduzione della somma che deve essere corrisposta per il conseguimento della «dichiarazione sostitutiva della concessione», rispetto all'importo previsto dal decreto legge n. 269 del 2003: e invero il lamentato vulnus attiene a un'entrata che le stesse ricorrenti qualificano come «oblazione», e quindi, per sua natura, di spettanza dello Stato.