Sentenza 9/2008 (ECLI:IT:COST:2008:9)
Massima numero 32050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 25/01/2008; Pubblicazione in G. U. 30/01/2008
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Assenza di esigenze che giustifichino una sanatoria edilizia straordinaria - Violazione delle competenze regionali in materia di «governo del territorio» e (per la Regione Friuli-Venezia Giulia) in materia «urbanistica» - Lesione dell'autonomia amministrativa spettante in materia a Comuni e Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei profili ulteriori.
Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Assenza di esigenze che giustifichino una sanatoria edilizia straordinaria - Violazione delle competenze regionali in materia di «governo del territorio» e (per la Regione Friuli-Venezia Giulia) in materia «urbanistica» - Lesione dell'autonomia amministrativa spettante in materia a Comuni e Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei profili ulteriori.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. E invero la disposizione impugnata è caratterizzata da una netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di condono edilizio di tipo straordinario, senza che siano ravvisabili esigenze che diano un ragionevole fondamento alla reiterazione di tale istituto. Peraltro l'analitica disciplina della disposizione impugnata contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio e, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia-Giulia, dotata in materia di una potestà legislativa di tipo primario.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. E invero la disposizione impugnata è caratterizzata da una netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di condono edilizio di tipo straordinario, senza che siano ravvisabili esigenze che diano un ragionevole fondamento alla reiterazione di tale istituto. Peraltro l'analitica disciplina della disposizione impugnata contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio e, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia-Giulia, dotata in materia di una potestà legislativa di tipo primario.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 88
decreto-legge
25/09/2001
n. 351
art. 1
co. 6
legge
23/11/2001
n. 410
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
Altri parametri e norme interposte