Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Limitazione del traffico veicolare finalizzata alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di determinare le misure e le modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» nonché di quella concorrente statale in materia di «tutela della salute» - Censure dedotte in modo congiunto, anziché in rapporto di subordinazione - Conseguente contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, promossa - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri. E invero il ricorrente, dopo aver ipotizzato che le norme impugnate violino il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost, ha dedotto che le medesime «si pongono in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117», atteggiandosi a principi fondamentali della materia della tutela della salute: la circostanza che le due censure non siano state poste tra loro in rapporto di subordinazione, in particolare della seconda rispetto alla prima, ma siano anzi state prospettate congiuntamente, rende contraddittoria e, nella sostanza, poco comprensibile l'impugnazione degli artt. 13 e 22.