Sentenza 10/2008 (ECLI:IT:COST:2008:10)
Massima numero 32052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/01/2008;  Decisione del  14/01/2008
Deposito del 25/01/2008; Pubblicazione in G. U. 30/01/2008
Massime associate alla pronuncia:  32051


Titolo
Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni amministrative - Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia accertato l'infrazione - Possibilità di interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, nella parte in cui, disciplinando le sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla stessa legge regionale in ordine alla limitazione della circolazione e all'utilizzo dei veicoli, individua «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni suddette, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso», secondo la disciplina prevista dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, così imponendo obblighi a carico di organi dello Stato, in violazione della sua potestà esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»: e invero il riferimento all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contenuto nella censurata disposizione regionale, deve essere inteso nel senso che il «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore» sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione «all'ufficio regionale competente» (come prescrive, del resto, il terzo comma del predetto art. 17), ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere «ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» dell'interessato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/12/2006  n. 24  art. 27  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte