Sentenza 11/2008 (ECLI:IT:COST:2008:11)
Massima numero 32053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/01/2008; Decisione del
14/01/2008
Deposito del 25/01/2008; Pubblicazione in G. U. 30/01/2008
Massime associate alla pronuncia:
32054
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione in ordine ai parametri asseritamente violati - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione in ordine ai parametri asseritamente violati - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione». I giudici rimettenti non hanno invero motivato in ordine ai parametri dei quali hanno dedotto la violazione ad opera della disposizione censurata.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione». I giudici rimettenti non hanno invero motivato in ordine ai parametri dei quali hanno dedotto la violazione ad opera della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
17/06/2005
n. 106
art. 1
co. 5
legge di conversione
31/07/2005
n. 156
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte