Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al termine quadriennale previsto per la notifica dell'avviso di accertamento e per la notifica della cartella di pagamento con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 - Non irragionevole modulazione, in via transitoria, del termine per la notificazione delle cartelle introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», laddove la disciplina a regime fissa, quale termine decadenziale per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Considerato invero che, nella fase transitoria, un termine decadenziale eccessivamente ristretto potrebbe precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, e che, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, un termine quadriennale, analogo a quello previsto per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, non sarebbe adeguato, perché eccessivamente breve, non appare irragionevole né una disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notificazione delle suddette cartelle, divergente dalla quella a regime; né la diversa misura del termine decadenziale previsto in via transitoria per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e per quelle presentate negli anni 2002 e 2003.