Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a 3003 - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per arbitraria quintuplicazione dell'originario importo operata dalla legge n. 449 del 1997 - Motivazione ipotetica ed eventuale sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale.
- In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.