Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili - Pagamento dell'imposta dovuta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo successivo conguaglio - Lamentata reviviscenza del principio del 'solve et repete' e lesione del diritto di difesa - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di eguaglianza per disparità di trattamento tra cittadini in relazione al reddito, lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge delega n. 825 del 1971 - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, in quanto determinerebbe violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza per disparità di trattamento fra i cittadini in relazione al reddito, nonché fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, violazione del diritto di difesa attraverso la reintroduzione del principio del solve et repete, lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione n. 825 del 1971, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo. Infatti, tale giudizio, relativo ad una cartella di pagamento per un'imposta principale di registro, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, nel mentre la norma denunciata può trovare applicazione solo con riguardo al presupposto atto di imposizione, ossia all'avviso di liquidazione, oggetto di altro giudizio.
- V., ex plurimis, ordinanze n. 225/2007 e n. 145/2006.
- Circa l'infondatezza di questioni analoghe, relative alla registrazione di provvedimenti giudiziali suscettibili di impugnazione, non sussistendo contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., v., citate, sentenza n. 198/1976 e ordinanza n. 203/1988.