Procedimento civile - Procedimento di convalida di sfratto per morosità intimato dal proprietario di immobile sito nel territorio di Seborga e concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga - Sussistenza della giurisdizione italiana - Omessa previsione della giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato Italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218, censurati, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano (nella specie Governo del Principato di Seborga), ma considerato tale da comunità o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, dal momento che, essendosi il giudice rimettente limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza motivare riguardo al preteso contrasto, l'ordinanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.
- V., ex plurimis, ordinanze numeri 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.