'Referendum' abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Ammissione di scritti difensivi presentati da soggetti diversi dai promotori e dal Governo - Potere della Corte non implicante il diritto di tali soggetti ad illustrare le loro tesi in camera di consiglio - Facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti.
Nel giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo sono ammissibili gli scritti difensivi presentati da soggetti diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ossia promotori del referendum e Governo, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum stesso, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. L'ammissione non si traduce, però, in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento, con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, anche se è fatta salva la facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti.
- Sulla possibilità di ammettere scritti presentati da soggetti diversi v., citate, sentenze n. 45, 46, 47, 48 e 49/2005.
- Sul fatto che il procedimento di controllo sull'ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo "deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita" v., citata, sentenza n. 31/2000.