Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessità di una piena corrispondenza con la deliberazione a impugnare, stante la natura politica dell'atto d'impugnazione - Inammissibilità della questione proposta in riferimento a un parametro non indicato nella delibera - Necessità di motivare la pertinenza tra parametro interposto e parametro evocato. (Classif. 113002).
Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti: S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41790; S. 239/2016 - mass. 39126; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36530).
L'impugnazione avverso una disposizione regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, incidendo su materie rientranti nelle competenze legislative dello Stato, deve essere adeguatamente motivata e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; in particolare, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42937; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 71/2022 - mass. 44789).