Sentenza 15/2008 (ECLI:IT:COST:2008:15)
Massima numero 32083
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/01/2008;  Decisione del  16/01/2008
Deposito del 30/01/2008; Pubblicazione in G. U. 05/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32082  32084  32085  32086  32087  32088


Titolo
'Referendum' abrogativo - 'Referendum' su leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Condizioni di ammissibilità - Matrice razionalmente unitaria del quesito ed autoapplicatività della normativa di risulta - Conseguente carattere non meramente caducatorio, ma necessariamente «manipolativo» della richiesta referendaria.

Testo

Le leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi in quanto non sono comprese tra gli atti legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, Cost. esclude l'ammissibilità dell'abrogazione popolare. Tuttavia, poiché le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza è indispensabile per il funzionamento degli organi costituzionali, l'ammissibilità del referendum su norme in esse contenute è assoggettata alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo costituzionale elettivo. Perciò, i quesiti referendari su leggi elettorali, oltre a possedere i requisiti fondamentali di chiarezza, univocità ed omogeneità, debbono essere necessariamente "parziali", ossia avere ad oggetto parti della legge, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo stesso. La perdurante operatività dell'intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell'abrogazione referendaria, costituisce una specifica caratteristica dei referendum elettorali, che risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente "manipolativi", nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa singole disposizioni, la regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione si presenta diversa da quella prima esistente.

- Sull'ammissibilità di referendum abrogativi su leggi elettorali v., citata, sentenza n. 47/1991.

- Sulle caratteristiche proprie della materia elettorale, in particolare nel senso di poter disporre in ogni tempo di una normativa operante v., citata, sentenza n. 13/1999.

- Sulla necessità che i quesiti referendari su norme elettorali siano omogenei e lascino residuare una normativa immediatamente applicabile v., citata, sentenza n. 32/1993.

- Sulla necessità che i quesiti referendari presentino i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità v., citata, sentenza n. 16/1978.

- Sul fatto che il quesito referendario debba incorporare l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, ossia la ratio che lo ispira, v., citate, sentenze n. 47/1991, n. 29/1987, n. 25/1981, n. 16/1978.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 352  art. 27    co. 3