'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non è in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Il quesito non viola neppure l'art. 49 Cost. (nel senso che costringerebbe i partiti politici a confluire in liste uniche), posto che la libertà di associarsi in partiti politici trova nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica, ma, ammesso il rapporto che il legislatore può stabilire tra partiti e liste elettorali, non ne segue l'identificazione tra gli uni e le altre, poiché le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum non è impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione, e ciò non lede alcun principio costituzionale.
- Sulla libertà di associarsi in partiti politici quale efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica v., citata, sentenza n. 49/1995.