'Referendum' abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Ammissione di scritti difensivi presentati da soggetti diversi dai promotori e dal Governo - Potere della Corte non implicante il diritto di tali soggetti ad illustrare le loro tesi in camera di consiglio - Facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti.
La determinazione della Corte di ammettere, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori, gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 (vale a dire dai promotori del referendum e dal Governo) e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità della richiesta, non si traduce in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento ed illustrare le relative tesi in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.
- Sulla possibilità della Corte di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dal terzo comma dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, v., citate, sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49/2005.
- Sulla circostanza che il procedimento di controllo sull'ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita», v., citata, sentenza n. 31/2000.