'Referendum' abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Valutazione in tale sede di profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di 'referendum', sia della normativa di risulta - Esclusione - Impossibilità di anticipare il giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta.
In sede di controllo di ammissibilità dei referendum, deve escludersi che possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta. Invero, ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale. In particolare, non potrebbe essere anticipato in tale sede un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta, perché esso verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.
- Negli stessi termini, v., citate sentenze numeri 45, 46, 47 e 48/2005.