Sentenza 16/2008 (ECLI:IT:COST:2008:16)
Massima numero 32094
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  16/01/2008;  Decisione del  16/01/2008
Deposito del 30/01/2008; Pubblicazione in G. U. 05/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32089  32090  32091  32092  32093  32095


Titolo
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.

Testo

La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è ammissibile. Invero il quesito risulta chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori, cioè quello di escludere la possibilità del collegamento tra liste e restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il "premio di maggioranza". La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l'abrogazione in legislazione positiva, ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l'arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. Inoltre, anche l'eliminazione proposta di una serie di frammenti lessicali non è fine a se stessa, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, ma è indispensabile per rendere il quesito completo e coerente e, dunque, corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa», necessaria alla ripulitura del testo residuo. Infine, l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole, di talché risulta soddisfatta l'ulteriore condizione per l'ammissibilità e cioè la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative.

- Sull'inammissibilità della domanda referendaria finalizzata ad innovare il sistema delle norme e alla sua sostituzione, v., citata sentenza n. 36/1997.

- Sull'eliminazione dei frammenti lessicali quale opera di "cosmesi normativa", v., citata, sentenza n. 26/1997.

- Sull'ammissibilità del referendum abrogativo anche in caso di espansione di un'eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione v., sentenza n. 32/1993.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 1  co. 2

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 9  co. 3

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 11  co. 1

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 11  co. 3

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 16  co. 1

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 1

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 2

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 3

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 5

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 6

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 8

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 17  co. 

decreto legislativo  20/12/1993  n. 533  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte