'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
L'eventualità che la presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione conduca, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla non assegnazione del premio di maggioranza, è ipotizzabile, in astratto, non solo a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, ma anche a legge elettorale invariata, mentre, sul piano delle probabilità concrete, appare remota nell'una e nell'altra situazione normativa. Su tale inconveniente deve essere richiamata l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, rammentando che l'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara.
- Sulla segnalazione al Parlamento in merito agli inconvenienti risultanti dall'abrogazione referendaria, v., citata, sentenza n. 32/1993.
- Sul richiamo dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 che consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione, v., citata, sentenza n. 26/1981.