'Referendum' abrogativo - Elezione della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione - Contenuto non costituzionalmente vincolato della legge elettorale oggetto della richiesta - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione allo scopo voluto dai presentatori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 19, limitatamente alle parole "nella stessa", e dell'art. 85, nei testi risultanti per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Invero, da un lato, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria, dall'altro, il quesito presenta il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità in relazione allo scopo voluto dai presentatori, cioè quello di ottenere l'abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione. Infine, la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.
- Sull'inammissibilità di richieste di 'referendum' abrogativo comportanti il rischio di paralisi del meccanismo elettorale, v., citate, sentenze nn. 5/1995, 32/1993 e 47/1991.