Ordinanza 18/2008 (ECLI:IT:COST:2008:18)
Massima numero 32072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  28/01/2008;  Decisione del  28/01/2008
Deposito del 08/02/2008; Pubblicazione in G. U. 13/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32071  32073


Titolo
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore.

- Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte