Ordinanza 18/2008 (ECLI:IT:COST:2008:18)
Massima numero 32073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  28/01/2008;  Decisione del  28/01/2008
Deposito del 08/02/2008; Pubblicazione in G. U. 13/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32071  32072


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, del codice di procedura civile e 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo, il quale, pur dando atto che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ritiene tuttavia non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte, contrasta con il principio secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 1

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 71  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte