Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità per crediti dell'Istituto derivanti da interessi e sanzioni amministrative - Esclusione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'INPS e ogni altro creditore - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato in riferimento agli artt. 3, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Invero, il giudice a quo omette completamente di descrivere lo stato del giudizio pendente, nonché le ragioni dell'applicabilità alla fattispecie della norma impugnata, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità.
- Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 317 e n. 308/2007.