Ordinanza 19/2008 (ECLI:IT:COST:2008:19)
Massima numero 32074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  28/01/2008;  Decisione del  28/01/2008
Deposito del 08/02/2008; Pubblicazione in G. U. 13/02/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità per crediti dell'Istituto derivanti da interessi e sanzioni amministrative - Esclusione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'INPS e ogni altro creditore - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato in riferimento agli artt. 3, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Invero, il giudice a quo omette completamente di descrivere lo stato del giudizio pendente, nonché le ragioni dell'applicabilità alla fattispecie della norma impugnata, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità.

- Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 317 e n. 308/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/04/1969  n. 153  art. 69  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte