Sentenza 58/2023 (ECLI:IT:COST:2023:58)
Massima numero 45396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
08/02/2023; Decisione del
08/02/2023
Deposito del 03/04/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Regime autorizzatorio per gli impianti con potenza inferiore a determinate soglie - Assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 094007).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Regime autorizzatorio per gli impianti con potenza inferiore a determinate soglie - Assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 094007).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che, in punto di regime autorizzatorio per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a determinate soglie, stabilisce il regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e detta le relative norme procedimentali. La speciale procedura abilitativa "semplificata" (PAS), prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, è sussumibile nel modello procedimentale della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990; analogamente, la DIA, così come la SCIA, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi. Deve quindi concludersi che la SCIA introdotta dalle norme provinciali impugnate non presenta alcuna sostanziale differenza rispetto alla PAS: il legislatore provinciale ha solo utilizzato la denominazione «SCIA» per riferirsi all'atto che segna l'inizio di un procedimento caratterizzato - nel raffronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 - dalle medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune. (Precedenti: S. 49/2016 - mass. 38768; S. 121/2014 - mass. 37921; S. 188/2012 - mass. 36507; S. 164/2012 - mass. 36442).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che, in punto di regime autorizzatorio per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a determinate soglie, stabilisce il regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e detta le relative norme procedimentali. La speciale procedura abilitativa "semplificata" (PAS), prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, è sussumibile nel modello procedimentale della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990; analogamente, la DIA, così come la SCIA, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi. Deve quindi concludersi che la SCIA introdotta dalle norme provinciali impugnate non presenta alcuna sostanziale differenza rispetto alla PAS: il legislatore provinciale ha solo utilizzato la denominazione «SCIA» per riferirsi all'atto che segna l'inizio di un procedimento caratterizzato - nel raffronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 - dalle medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune. (Precedenti: S. 49/2016 - mass. 38768; S. 121/2014 - mass. 37921; S. 188/2012 - mass. 36507; S. 164/2012 - mass. 36442).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
02/05/2022
n. 4
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 6