Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Dedotto contrasto, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione con i principi e criteri direttivi della delega - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per non avere il legislatore delegante indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, e per avere il legislatore delegato creato una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», nonché, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, «perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366 del 2001». Questioni identiche sono, infatti, già state dichiarate manifestamente inammissibili, essendosi escluso l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermata, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione "subordinata", esposta a sostegno della legittimità della legge di delega, e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione "principale", e le censure presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i rimettenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte costituzionale la scelta fra queste.
- V. le citate ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70 e n. 343/2007.