Ordinanza 23/2008 (ECLI:IT:COST:2008:23)
Massima numero 32079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  28/01/2008;  Decisione del  28/01/2008
Deposito del 08/02/2008; Pubblicazione in G. U. 13/02/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per non avere il legislatore delegante indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, e per avere il legislatore delegato creato una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione». Questioni identiche sono già state dichiarate manifestamente inammissibili sulla base del rilievo, ricorrente nella specie, che il rimettente, pur denunciando la genericità della delega, sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare lo schema del processo civile ordinario, sicché le disposizioni della normativa delegata sembrerebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega; inoltre, vengono censurate numerose disposizioni senza precisa indicazione di quelle che dovrebbero essere applicare nel giudizio a quo.

- Per altre questioni concernenti alcune delle disposizioni censurate, v. le citate sentenze n. 54, n. 321 e n. 340/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  03/10/2001  n. 366  art. 12  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 2  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 3  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 4  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 5  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 6  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 7  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 8  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 9  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 10  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 11  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 12  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 13  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 14  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 15  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 16  co. 

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte