Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione dell'importo del tributo in base alla provenienza ed alla natura dei rifiuti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ed esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Prospettazione di censure generiche - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, che modifica l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5, censurato, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., nella parte in cui fissa il nuovo importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla provenienza e alla natura dei rifiuti e non in base alle tipologie di discariche in cui è consentito il conferimento, come prescritto dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Infatti, il ricorrente non dimostra l'incompatibilità tra la fonte normativa regionale e quella statale - perché non lamenta la violazione, da parte della prima, dei limiti minimi e massimi di ammontare del tributo fissati dalla seconda - e si limita a dedurre che le categorie di rifiuti considerate dalla norma impugnata sono diverse da quelle considerate nella norma interposta statale.
- Sulla manifesta inammissibilità in caso di genericità delle censure prospettate v., citate, ex plurimis, sentenze n. 246 e n. 51/2006, n. 360 e n. 336/2005.