Sentenza 25/2008 (ECLI:IT:COST:2008:25)
Massima numero 32100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/02/2008; Decisione del
11/02/2008
Deposito del 13/02/2008; Pubblicazione in G. U. 20/02/2008
Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità delle censure di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza per asserito difetto di motivazione - Reiezione.
Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del rettore dell'Università della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità delle censure di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza per asserito difetto di motivazione - Reiezione.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), e dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, in tema di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle censure relative alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., per difetto di motivazione delle stesse. Sussiste, infatti, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti i parametri costituzionali invocati, per cui le argomentazioni idoneamente sviluppate con riguardo all'art. 51 Cost. necessariamente investono anche le altre richiamate norme costituzionali.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), e dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, in tema di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle censure relative alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., per difetto di motivazione delle stesse. Sussiste, infatti, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti i parametri costituzionali invocati, per cui le argomentazioni idoneamente sviluppate con riguardo all'art. 51 Cost. necessariamente investono anche le altre richiamate norme costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
07/08/2007
n. 20
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
07/08/2007
n. 20
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte