Sentenza 58/2023 (ECLI:IT:COST:2023:58)
Massima numero 45397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
08/02/2023; Decisione del
08/02/2023
Deposito del 03/04/2023; Pubblicazione in G. U. 05/04/2023
Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Regime autorizzatorio per gli impianti con potenza inferiore a determinate soglie - Assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Paramento assente nella delibera autorizzativa all'impugnazione - Assenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Regime autorizzatorio per gli impianti con potenza inferiore a determinate soglie - Assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Paramento assente nella delibera autorizzativa all'impugnazione - Assenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per assenza di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che consente la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, e delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sia sulle coperture delle costruzioni esistenti, sia a terra nelle pertinenze delle costruzioni medesime e salvo il rispetto di alcune misure di mitigazione. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza; quanto al secondo, esso non è richiamato dalla deliberazione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono dichiarate inammissibili, per assenza di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, che consente la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, e delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sia sulle coperture delle costruzioni esistenti, sia a terra nelle pertinenze delle costruzioni medesime e salvo il rispetto di alcune misure di mitigazione. Quanto al primo dei parametri evocati, esso è fugacemente richiamato solo nella premessa generale del ricorso, senza poi essere citato, né tantomeno argomentato, all'interno dei singoli motivi di doglianza; quanto al secondo, esso non è richiamato dalla deliberazione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
02/05/2022
n. 4
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte