Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Insussistenza di esigenze di interesse pubblico idonee a legittimare la restrizione del diritto di elettorato passivo - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20. Premesso che le restrizioni del contenuto del diritto di elettorato passivo sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, la disposizione censurata, la quale prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e dei titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle, viola gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, in quanto non sussistono esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo, dovendosi altresì escludere che il contatto con il mondo studentesco possa essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si riferisce, situazioni di metus publicae potestatis o di captatio benevolentiae, o costituire causa di turbative della libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale.
- Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 288/2007 e n. 235/1988.
- Sui limiti di ammissibilità delle restrizioni del diritto di elettorato passivo, v. la citata sentenza n. 288/1997.
- Sulla qualificazione delle norme in tema di cause di ineleggibilità come norme di stretta interpretazione, v. le citate sentenze n. 306/2003, n. 132/2001, n. 141/1996.
- Sulla funzione e il valore sociale della docenza universitaria, v. la citata sentenza n. 158/1985.