Sentenza 26/2008 (ECLI:IT:COST:2008:26)
Massima numero 32104
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  11/02/2008;  Decisione del  11/02/2008
Deposito del 13/02/2008; Pubblicazione in G. U. 20/02/2008
Massime associate alla pronuncia:  32103  32105  32106  32107  32108


Titolo
Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato - Richiesta di svolgimento congiunto avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Rifiuto da parte della Commissione parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla suddetta Procura della Repubblica - Eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.

Testo

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (perché, dopo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica l'eventuale annullamento degli atti impugnati sarebbe inutiliter datum). Infatti, costituendo oggetto del conflitto il riconoscimento della non spettanza alla Commissione di interferire - attraverso la negazione della possibilità della ricorrente di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura corpo del reato - nell'esercizio delle funzioni di indagini istituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria, le vicende successive all'assunzione di tale determinazione da parte dell'organo parlamentare si presentano prive di rilevanza rispetto al thema decidendum, e ciò vale sia per la scelta della Procura di chiedere l'archiviazione, sia per la decisione della Commissione di mettere a disposizione della Procura le risultanze dell'indagine tecnica compiuta.

- Il conflitto, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 73/2006, è stato oggetto di decisione non definitiva (quanto a eccezioni pregiudiziali di inammissibilità), adottata con sentenza n. 241/2007, citata.

- La Corte ha evidenziato le differenze tra la fattispecie in esame e quella in relazione alla quale è intervenuta l'ordinanza n. 404/2005, richiamata dalla Camera dei deputati.



Atti oggetto del giudizio

 17/09/2005  n.   art.   co. 

 21/09/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte